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Legge privacy 2004, nuovo codice privacy
Introduzione
Conferme
Novità
Consenso-inform.
Spamming
Notificazione
Sicurezza dei dati
Dati sensibili
Scadenze
Riferimenti normativi
  Nuovo codice in materia di protezione dati personali (D. Lgs. 196 del 30/06/2003)
In data 1° gennaio 2004 è entrata in vigore la nuova normativa sulla protezione dei dati personali. Ciò comporta alcune novità per imprese e professionisti e per tutti i soggetti che trattano dati personali, sia su supporti informatici che su supporti cartacei. A tal proposito presentiamo una panoramica delle novità in materia.

Per visualizzare il decreto amministrativo completo clicca qui.
  Conferme
Resta invariata la regola generale secondo la quale i dati personali possono essere trattati solamente con il consenso dell’interessato, fatte salve le eccezioni già previste dalla legge. L’informativa del trattamento dei dati è dovuta in ogni caso.
  Novità
Nasce un nuovo diritto dell’ "interessato": quello alla protezione dei dati personali, oltre a quelli già vigenti della riservatezza e dell’identità personali. La tutela di questi diritti deve, tuttavia, coniugarsi con il rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per il loro rispetto. La notificazione di nuovi trattamenti è ora limitata ad alcuni specifici elencati all’art.37, fra i quali rileviamo: dati genetici o biometrici; dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; dati sensibili registrati in banche dati ai fini di selezione del personale per conto terzi; dati sulla solvibilità economica. (siamo in attesa di maggiori chiarimenti da parte del garante)

Diventa altresì obbligatoria la adozione di sistemi di autenticazione e di individuazione di profili di autorizzazione degli addetti al trattamento dei dati personali.

Chiunque tratti dati sensibili o giudiziari con strumenti informatici è obbligato a redigere annualmente il "documento programmatico sulla sicurezza" entro il termine del 31 marzo.
  Consenso informativa
Per trattare i dati occorre il consenso espresso dell’interessato, consenso che deve essere documentato per iscritto. Le eccezioni previste riguardano: trattamento necessario per la esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte; trattamento effettuato da associazioni od organismi senza scopo di lucro per i soggetti che hanno con essi regolari contatti, ma solo per il perseguimento degli scopi dell’ente stesso. COMUNQUE, se i dati trattati sono sensibili, il consenso deve avvenire in forma scritta.

L’informativa è sempre dovuta. In essa occorre specificare le finalità e le modalità del trattamento, la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati, le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere, i diritti riconosciuti dalla legge all’interessato, i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, se nominato. Si possono tralasciare quegli elementi che si presumono già noti all’interessato.

La mancata consegna dell’informativa è punita con una sanzione amministrativa da € 3.000 a € 18.000, per i dati comuni, mentre va da € 5.000 a € 30.000 per i dati sensibili.

Vi è obbligo di informativa anche se non è dovuto il consenso al trattamento.

Il trattamento dei dati personali senza il consenso dell’interessato è sanzionabile penalmente.

E’ possibile, all’interno di una società o di uno studio o associazione, nominare uno o più responsabili e gli incaricati al trattamento. Tale nomina va effettuata in forma scritta e costituisce presupposto per una corretta applicazione delle misure di sicurezza.

In caso di richiesta da parte dei titolari dei dati, il termine per fornire una risposta è di 15 giorni.
  Spamming
Resta invariata la regola generale secondo la quale i dati personali possono essere trattati solamente con il consenso dell’interessato, fatte salve le eccezioni già previste dalla legge. L’informativa del trattamento dei dati è dovuta in ogni caso.
  Notificazione
Notevolmente modificata la disciplina delle notificazioni al Garante. Secondo le nuove norme la notificazione deve essere effettuata solo se rientra in uno dei casi di cui all.art.37 del D.Lgs. 196, che riportiamo in parte:

1. Il titolare notifica al Garante il trattamento di dati personali cui intende procedere, solo se il trattamento riguarda:
a) dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica;
b) dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria;
c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale;
d) dati trattati con l’ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità dell’interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l’utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti;
e) dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi, nonché dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie;
f) dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti. …(omissis)…

La notificazione deve essere effettuata solo con mezzi telematici e con firma digitale.

Il Garante ha già chiarito che occorre, entro il 30.04.2004 , notificare di nuovo i trattamenti già iniziati prima del 1° gennaio 2004 che rientrino nei casi previsti dal sopra riportato art. 37. Per i nuovi trattamenti che rientrino nel citato articolo, la notificazione deve essere effettuata prima dell’inizio del trattamento.

Le sanzioni amministrative per omessa o incompleta notificazione vanno da € 10.000 a
€ 60.000 e la sanzione accessoria è la pubblicazione dell’ordinanza.
  Sicurezza dei dati
Sono previste, tra le altre: la adozione di procedure di autenticazione informatica, eventualmente con password individuale di otto caratteri minimo, di profili di autorizzazione degli utenti, l’obbligo settimanale di copie di backup degli archivi informatici e la adozione di sistemi antivirus e anti-intrusione da aggiornare periodicamente.
Le nuove misure di sicurezza andranno adottate entro il 31 dicembre 2005 , Inoltre a partire dal marzo 2006, ogni anno, se si trattano dati sensibili, occorrerà redigere un "documento programmatico per la sicurezza". Di tale documento dovrà esserne dato conto nella relazione accompagnatoria al bilancio di esercizio, ove presente.

La mancata adozione delle misure per la sicurezza dei dati è sanzionabile penalmente.
  Dati sensibili
per completezza di esposizione si ricorda che, secondo l’art. 4 del Codice, sono qualificati dati sensibili:
….i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale….
  Scadenze
Si riepilogano le scadenze principali inerenti alla normativa sopra riportata.

Misure di sicurezza minime   Già in vigore
Notifica al Garante dei trattamenti già iniziati ante 1.1.2004 30 aprile 2004   30 Aprile 2004
Adozione delle nuove misure di sicurezza minime   31 Dicembre 2005
Predisposizione del documento programmatico sulla sicurezza 31 marzo di ogni anno (solo per chi tratta dati sensibili o giudiziari)   A partire dal 2006
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